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Accesso Civico Semplice

In questa pagina sono raccolte le informazioni che le Amministrazioni pubbliche e le Società controllate hanno l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet nell'ottica della trasparenza, buona amministrazione e prevenzione dei fenomeni della corruzione, ai sensi del Dlgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Inviato da rossella il Mar, 18/01/2022 - 12:15

Tutti i dati di competenza fino al 31/12/2021 sono disponibili al seguente link: www.silfi.it

  • Immagine rimossa. ACCESSO CIVICO SEMPLICE

              Ai sensi dell’ Art.5  D.Lgs 33/2013;

Responsabile dei dati e dell'aggiornamento: Responsabile della trasparenza
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.
La richiesta può essere presentata esclusivamente con apposito modulo:
-  tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pec: silfispa@pec.it
- tramite posta ordinaria o raccomandata all'indirizzo: Incaricato dal Responsabile della Trasparenza  - Ufficio Amministrativo - Paola  Tozzetti presso SILFIspa Via dei Della Robbia 47 – 50132 - Firenze , allegando fotocopia del documento d'identità in corso di validità
- direttamente presso gli Uffici al pubblico della sede SILFIspa, allegando fotocopia del documento d'identità in corso di validità.
L'incaricato si pronuncerà sulla richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
Nei casi di ritardo o mancata risposta da parte dell'incaricato, il richiedente può ricorrere, al soggetto titolare del potere sostitutivo, il Responsabile della Trasparenza, il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede, entro 15 giorni, alla pubblicazione di quanto richiesto e ad informare il richiedente.
In tal caso è necessario utilizzare il seguente modulo.
Il Responsabile della Trasparenza è la dott.ssa Manuela Gniuli:
casella di posta elettronica : manuela.gniuli@firenzesmart.it
casella di posta certificata: silfispa@pec.it : (solo se si dispone di un servizio di posta elettronica certificata).


Tutela dell'accesso civico
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, trascorsi i tempi previsti, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.