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Piano della luce

Obiettivi e criteri

Obiettivi e criteri

Obiettivi e criteri piano della luce

Si fonda sul concetto di “qualità” (della luce), inteso come “Grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfano i requisiti" (norma ISO 9000/2005) e sulla percezione ovvero sulla sensibilità del nostro occhio alla luce.

Intende l’illuminazione come elemento in grado di ricreare l’immagine specifica e riconoscibile del tessuto cittadino, in particolare per l’illuminazione Artistica.

E' teso a garantire le condizioni di visibilità e sicurezza necessarie al traffico veicolare e pedonale, tendendo ad uniformare le tipologie di installazione in relazione alla classificazione delle strade e delle aree nell’ottica della migliore gestibilità del patrimonio impiantistico.
 

Assume la medesima valenza degli altri strumenti di pianificazione territoriale (P.G.T., P.U.T., ecc.), affiancandosi ad essi e acquisendone lo stesso iter di approvazione.

Il P.C.I.P. di Firenze si fonda sulle direttive emanate in ambito regionale in merito ai concetti di “tutela e valorizzazione degli insediamenti” e “qualità urbana”.

In particolare la legge Toscana n.1/2005, art.37, comma 1 e 2, pone disposizioni per l'attuazione di strumenti di pianificazione del territorio grazie ai quali “gli interventi di trasformazione del territorio assicurino il rispetto dei requisiti di qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità al fine di prevenire e risolvere i fenomeni di degrado”. All'interno della qualità urbana la medesima legislazione pone le infrastrutture di arredo urbano e le opere di urbanizzazione primaria, fra le quali, come noto, non può prescindere l'illuminazione pubblica. Lo strumento di pianificazione assume inoltre le prescrizioni indicate dalla legge regionale Toscana n.39/2005, per la quale gli impianti di illuminazione esterna si pongono quali elementi fondativi di una pianificazione energetica territoriale che non può prescindere dalla razionalizzazione degli usi energetici e dei conseguenti risparmi (art. 2 comma 1d) e dalla prevenzione e riduzione dei fenomeni di inquinamento luminoso (art. 2 comma 1h).

Produce inquinamento luminoso qualunque dispersione di luce nell'ambiente, sia che essa provenga dalle sorgenti di luce (ovvero dagli apparecchi di illuminazione) che dalle superfici illuminate.
La limitazione di tali dispersioni si traduce pertanto nel contenimento dell’inquinamento luminoso: operando secondo tali prescrizioni, il P.C.I.P. si propone di intervenire sui futuri interventi di progettazione e riqualificazione incentrandosi sul concetto di “qualità” (della luce), inteso come “Grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfano i requisiti" (definizione della norma ISO 9000/2005).

Nel PIER (08/07/2008) si prevede una peculiare attività dei comuni nella applicazione degli obiettivi e dei criteri specifici già espressi dalla legge regionale 39/2005: “quando dettano disposizioni concernenti la progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna e individuano modalità e termini per l'adeguamento degli impianti pubblici alle prescrizioni per la prevenzione dell'inquinamento luminoso” (cap. 1.4.3 punto c, “I comuni”)